Testo Unico Bancario Decreto Legislativo n. 385/1993
Sezione II
Banche di credito cooperativo
Art. 33 - (Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.
Art. 34 - (Soci)
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.
5. ….omissis….
6. Si applica l'articolo 30, comma 5
Art. 35 - (Operatività)
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Art. 36 - (Fusioni)
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Art. 37 - (Utili)
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.